Con il Decreto Ministeriale n. 229771 del 20 maggio 2022, in attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici sono state introdotte novità sulle rotazioni colturali.
Il decreto contiene anche disposizioni per l’attuazione del Reg. (UE) 2018/848 in materia di conversione, produzione vegetale, produzione animale, produzione di alghe e animali da acquacoltura, di alimenti trasformati, di vino, gestione delle deroghe, adozione di norme eccezionali di produzione, etichettatura, adempimenti degli operatori ai fini del controllo, trasmissione di informazioni.
Per il progetto SOFT legato alla la produzione vegetale, tra le novità principali si sottolineano: il mantenimento e il potenziamento della fertilità del suolo e la tutela della salute delle piante attraverso la rotazione. Le colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, in pieno campo possono tornare sullo stesso appezzamento dopo almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest’ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi.
Le deroghe previste sono:
• il cereale autunno-vernino può succede
re a sé stesso o ad un altro cereale autunno-vernino per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture principali di specie differenti, almeno uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese;
• gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi. Successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio;
• le colture da taglio non succedono a se stesse. A fine ciclo colturale, della durata massima di sei mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio. Le colture da sovescio sono considerate colture principali quando si prevede la coltivazione di una leguminosa, in purezza o in miscuglio, fino alla fase fenologica di inizio fioritura prima di essere sovesciata, e comunque con un periodo minimo di 90 giorni tra la semina della coltura da sovescio e la semina della coltura principale successiva.
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Per gli approfondimenti sul Decreto Ministeriale n. 229771 del 20 maggio 2022: https://www.sinab.it/normativa/dm-n-229771-del-20-maggio-2022
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